Se hanno contestato un prodotto, le autorità di esecuzione ordinano le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.
Possono decidere che il prodotto contestato:
può essere utilizzato, con o senza oneri;
deve essere eliminato dall’azienda, a sue spese;
deve essere confiscato, reso inoffensivo, utilizzato in modo inoffensivo o eliminato, a spese dell’azienda.
Possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:
chiarire le cause dei difetti;
adottare misure adeguate;
informare le autorità di esecuzione sulle misure adottate.
Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, le autorità di esecuzione possono ordinare l’eliminazione o la confisca del prodotto.
Se un prodotto è contestato, al momento dell’importazione le autorità di esecuzione possono anche:
respingerlo;
consegnarlo, per complemento di inchiesta, alla competente autorità cantonale di esecuzione;
rispedirlo, con il consenso della persona responsabile della spedizione e dell’autorità competente del Paese di origine;
spedirlo, su domanda della persona responsabile della spedizione, in un nuovo Paese di destinazione, con il consenso dell’autorità competente di tale Paese.