La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
Coordina le misure esecutive e l’attività informativa ed emana piani nazionali di controllo e di emergenza.
Ai fini del coordinamento, la Confederazione può:
obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di controlli e analisi;
prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’esecuzione;
in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di adottare misure concrete.
L’autorità federale competente può:
coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi delle autorità cantonali di esecuzione;
effettuare propri esperimenti collettivi in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione.
Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge segnatamente con l’esecuzione delle leggi seguenti:
legge federale del 16 dicembre 20058 sulla protezione degli animali;
legge del 15 dicembre 20009 sugli agenti terapeutici;
legge del 21 marzo 200310 sull’ingegneria genetica;
legge del 28 settembre 201211 sulle epidemie;
legge del 29 aprile 199812 sull’agricoltura;
legge del 1° luglio 196613 sulle epizoozie.