Le derrate alimentari che provengono da animali a cui durante esperimenti clinici sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non autorizzate possono essere immesse sul mercato soltanto previa autorizzazione dell’USAV.
Art. 35 – Derrate alimentari provenienti da animali da laboratorio
Art. 35
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Derrate alimentari Sezione 7: Derrate alimentari provenienti da animali da laboratorio
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 35 Le derrate alimentari che provengono da animali a cui durante esperimenti clinici sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non autorizzate possono essere immesse sul mercato soltanto previa autorizzazione dell’USAV. Capitolo 2: Derrate alimentari / Sezione 7: Derrate alime
- SR-Nummer
- SR 817.02
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.12.2016
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale