Le derrate alimentari da sottoporre a controlli approfonditi secondo gli allegati 2 e 3 OELDerr84 possono essere importate in Svizzera soltanto su presentazione della parte II del DSCE debitamente compilata e firmata dal posto d’ispezione frontaliero.
L’originale del DSCE accompagna la spedizione durante il trasporto successivo fino al luogo di destinazione citato nel documento stesso. L’USAV può disporre deroghe.
Per le derrate alimentari che devono essere sottoposte a controlli approfonditi secondo l’allegato 3 OELDerr, oltre al DSCE deve essere disponibile un certificato ufficiale conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/179385.
Ogni spedizione secondo l’allegato 3 OELDerr deve essere caratterizzata da un codice di identificazione, che deve riferirsi al certificato ufficiale allegato. Ogni singola confezione o altra unità di imballaggio della spedizione deve essere caratterizzata con questo codice. Se un imballaggio contiene diverse piccole unità imballate, è possibile riportare il codice sull’involucro esterno.
L’USAV può emanare disposizioni riguardanti:
la procedura che deve essere osservata per garantire la rintracciabilità;
i documenti che devono accompagnare le merci, se le autorità competenti devono prelevare campioni.