Il DFI prevede quali delle sue prescrizioni amministrative o tecniche possano essere adeguate regolarmente dall’USAV allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.
Art. 92 – Delega della competenza legislativa
Art. 92
Delega della competenza legislativa
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Delega della competenza legislativa e procedura decisionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 92 Delega della competenza legislativa Il DFI prevede quali delle sue prescrizioni amministrative o tecniche possano essere adeguate regolarmente dall’USAV allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Capitolo 6: Delega della com
- SR-Nummer
- SR 817.02
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.12.2016
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale