Gli alimenti a base di cereali possono essere offerti come:
prodotti semplici di cereali che sono o devono essere preparati con latte o altri liquidi nutrienti appropriati;
prodotti di cereali con aggiunta di alimenti altamente proteici che sono o devono essere preparati con acqua o altri liquidi privi di proteine;
paste alimentari che possono essere consumate dopo una cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti;
fette biscottate e biscotti che possono essere consumati direttamente o dopo essere stati sbriciolati, con aggiunta di acqua, latte o altri liquidi adatti.
Gli alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alle particolari esigenze nutrizionali dei bambini secondo l’articolo 18 capoverso 1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.
Per la composizione valgono i seguenti requisiti:
gli alimenti a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5;
le pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 6;
per la fabbricazione possono essere utilizzati esclusivamente le sostanze e i composti di cui all’allegato 1.
Se agli alimenti a base di cereali e alle pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia sono aggiunti vitamine e sali minerali, valgono le quantità massime di cui all’allegato 7.