Chi fabbrica o importa alimenti a fini medici speciali e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. Con la comunicazione va presentato all’USAV un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva copia stampata con la composizione del prodotto.
Art. 27 – Obbligo di notifica
Art. 27
Obbligo di notifica
- Percorso della struttura
- Capitolo 3: Alimenti a fini medici speciali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 27 Obbligo di notifica Chi fabbrica o importa alimenti a fini medici speciali e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. Con la comunicazione va presentato
- SR-Nummer
- SR 817.022.104
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.12.2016
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale