Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica secondo gli articoli 11 e 17 che sono già stati immessi sul mercato e notificati secondo il diritto anteriore vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.
L’indicazione di cui all’articolo 8 capoverso 4 lettera d può essere utilizzata esclusivamente per alimenti per lattanti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2025.