Per il grasso commestibile di origine animale deve essere indicata la specie animale dalla quale è ottenuto.
Il grasso commestibile che soddisfa i requisiti dell’allegato 4 può essere caratterizzato nel modo corrispondente.
Le miscele di grassi commestibili di origine animale devono essere designate come «grasso da cucina» oppure «grasso commestibile». Se sono impiegati esclusivamente grassi animali è permessa un’indicazione relativa all’origine animale.
La denominazione specifica delle miscele di grassi commestibili di origine animale può essere effettuata anche mediante la menzione delle diverse materie prime impiegate, se sono indicate le quantità del loro contenuto.
Nella denominazione specifica dei grassi commestibili aromatizzati di origine animale deve figurare un’indicazione relativa all’aromatizzazione.