Nella presente ordinanza si intende per:
limite massimo di residuo: la concentrazione del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva e dei suoi prodotti derivati aventi un’importanza tossicologica che può essere presente in una derrata alimentare di origine animale;
residui delle sostanze farmacologicamente attive: tutte le sostanze farmacologicamente attive, siano esse componenti attivi, eccipienti o prodotti della degradazione, nonché i loro metaboliti che rimangono nelle derrate alimentari di origine animale;
sostanze vietate: le sostanze farmacologicamente attive che non possono essere somministrate ad animali da reddito in quanto rappresentano un rischio potenziale per la salute umana oppure non consentono di trarre conclusioni definitive in merito agli effetti dei rispettivi residui sulla salute umana;
valore di riferimento per interventi: il tenore di residui di una sostanza farmacologicamente attiva fissato per motivi di controllo per determinate sostanze per le quali non è stato stabilito un limite massimo.