Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.
Non è necessario indicare la partita:
nel caso di prodotti agricoli:
venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento,
avviati verso organizzazioni di produttori, oppure
raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;
nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi dellʼarticolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr;
quando il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, di imballaggio o di raccolta sono forniti nella caratterizzazione e indicano in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese;
sulle porzioni individuali di gelato, se l’indicazione è fornita sull’imballaggio collettivo.