A complemento delle definizioni secondo l’articolo 2 ODerr, nella presente ordinanza s’intende per:
categoria funzionale: uno dei gruppi di additivi figuranti nell’allegato 1, ordinato in base alla funzione tecnologica che esercita nelle derrate alimentari;
derrata alimentare senza zuccheri aggiunti: derrata alimentare senza aggiunta di:
monosaccaridi o disaccaridi,
derrate alimentari contenenti monosaccaridi o disaccaridi e impiegate per le loro proprietà dolcificanti;
derrata alimentare a ridotto contenuto calorico: derrata alimentare con un contenuto calorico ridotto di almeno il 30 per cento rispetto a quello della derrata alimentare originaria o di un prodotto analogo;
preparati di edulcoranti o edulcoranti da tavola: preparati di edulcoranti ammessi, i quali:
possono contenere altri additivi secondo l’allegato 3 posizione 11.4 e ingredienti alimentari; e
vengono impiegati come sostitutivi di sorte di zuccheri secondo l’articolo 80 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile.