Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1a–3 e 5.
Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la quantità proposta è innocua per la salute;
è dimostrata una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;
il consumatore non è tratto in inganno dall’utilizzazione del nuovo additivo;
l’additivo presenta vantaggi per il consumatore;
il richiedente presenta i documenti analitici.
In caso di richiesta per l’ammissione di un additivo destinato all’uso come edulcorante, oltre alle condizioni secondo il capoverso 2 occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri nella fabbricazione di derrate alimentari a ridotto contenuto calorico, derrate alimentari non cariogene o derrate alimentari senza zuccheri aggiunti;
l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri e la sua utilizzazione consente di prolungare la durata di conservazione della derrata alimentare;
l’additivo è destinato a essere impiegato nella fabbricazione di derrate alimentari secondo l’articolo 2 lettere d–f dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201610 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
In caso di richiesta per l’ammissione di un nuovo additivo destinato all’uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l’additivo restituisce l’apparenza originaria delle derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
l’additivo accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari;
l’additivo colora derrate alimentari normalmente incolori.
Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legalmente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio.