L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, da chi hanno ricevuto un giocattolo.
Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, a chi hanno consegnato un giocattolo.
Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore.