Immediatamente dopo la produzione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile, refrigerate senza indugio alla temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C) e conservate, congelate o trasformate a tale temperatura.
Art. 45 – Cosce di rana
Art. 45
- Percorso della struttura
- Capitolo 5: Disposizioni particolari sulle derrate alimentari di origine animale Sezione 7: Cosce di rana
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2025
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- Percorso della struttura
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Art. 45 Immediatamente dopo la produzione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile, refrigerate senza indugio alla temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C) e conservate, congelate o trasformate a tale temperatura. Capitolo 5: Disposizioni par
- SR-Nummer
- SR 817.024.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.12.2016
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale