L’UDSC può notificare l’importazione, il transito e l’esportazione di merci alle autorità cantonali di esecuzione.
Art. 25 – Notifica
Art. 25
Notifica
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 04.03.2026
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Art. 25 Notifica L’UDSC può notificare l’importazione, il transito e l’esportazione di merci alle autorità cantonali di esecuzione. Titolo 2: Controlli ufficiali / Capitolo 3: Controlli al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione / Sezione 1: Disposizioni comuni
- SR-Nummer
- SR 817.042
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.05.2020
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale