I controlli ufficiali sono svolti dalle autorità di esecuzione o da terzi da esse incaricati ai sensi dell’articolo 55 LDerr.
Sono basati sul rischio e devono essere eseguiti regolarmente e con una frequenza adeguata.
Gli intervalli di tempo tra i controlli di base delle aziende soggette all’obbligo di notifica e di autorizzazione sono disciplinati dall’articolo 7 dell’ordinanza del 27 maggio 202014 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP).
Le autorità di esecuzione garantiscono l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli a tutti i livelli.
Devono essere indipendenti dalle aziende che ispezionano o controllano. A esse si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.