Per la decisione per disporre misure l’USAV riscuote un emolumento ai sensi dell’allegato 4.
Per le spese causate da partite importate senza la necessaria notificazione preventiva, è riscosso un emolumento supplementare ai sensi dell’allegato 4.
Per coprire i costi derivanti dal controllo delle partite che possono essere successivamente trasportate secondo l’articolo 42, le autorità cantonali di esecuzione riscuotono un emolumento dall’importatore.