(art. 26 cpv. 3 LPTab e art. 18 cpv. 3 lett. a LPChim)
La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d’informazione dell’UFSP previsto a tale scopo.
L’UFSP fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d’informazione.
Il contenuto della notifica deve essere aggiornato:
in caso di modifica:
del marchio del prodotto,
della composizione del prodotto consistente nell’aggiunta o nell’eliminazione di un ingrediente,
della quantità di un ingrediente con il tenore più elevato di cui all’articolo 26 capoverso 3;
se il prodotto è ritirato dal mercato.
La notifica è aggiornata nei due mesi successivi alla modifica.