Il servizio nazionale di registrazione dei tumori assolve in particolare anche i seguenti compiti:
valuta statisticamente le opposizioni pervenute utilizzando i dati di cui all’articolo 15 capoverso 4;
adotta le misure necessarie a garantire la qualità dei dati, svolgendo in particolare prove interlaboratorio tra i registri cantonali dei tumori; gli esiti vengono comunicati ai servizi coinvolti;
mette a disposizione dei registri cantonali dei tumori il programma informatico necessario per la registrazione.