Tutti i locali devono essere ventilati naturalmente o artificialmente in maniera sufficiente e proporzionata alla loro utilizzazione. La temperatura dei locali, la velocità e l’umidità relativa dell’aria devono essere stabilite e dosate reciprocamente in modo da assicurare un clima non nocivo alla salute e consono al genere di lavoro.
Art. 16 – Clima dei locali
Art. 16
Clima dei locali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2024
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- SR-Nummer
- SR 822.113
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 18.08.1993
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale