I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo della durata media del turno di servizio.
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio dei lavoratori occupati su una delle seguenti linee può essere prolungato a 13 ore al massimo e una volta a 14 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio, a condizione che non superi 13 ore nella media di 28 giorni:
linea la cui durata d’esercizio è superiore a 12 ore ma al massimo di 14 ore;
linea con traffico di punta mattutino e serale;
linea senza cadenza oraria continua.
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato a 15 ore al massimo in caso di:
mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
necessità di svolgere compiti straordinari o temporanei.
I supplementi di tempo di cui agli articoli 7 e 17 non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio.