In caso di carico di lavoro eccezionale la durata media del lavoro di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi può essere superata durante i primi 28 giorni di un periodo di 56 giorni se:
i lavoratori ne sono informati almeno 5 giorni innanzi il primo superamento o, previo accordo con il lavoratore, con un anticipo minore;
la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio non è superata; e
dopo ogni 5 giorni di lavoro sono concessi 1 giorno di compensazione e 1 giorno di riposo.
La durata del lavoro eccedente quella media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi è considerata lavoro straordinario. Deve essere compensata con tempo libero della stessa durata entro i 28 giorni successivi al termine del periodo di carico di lavoro eccezionale.