Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC67). Ai conducenti di veicoli provenienti dall’estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis OAC) non possono essere rilasciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell’Unione europea.68
La carta del conducente ha una durata di validità di cinque anni.
Per ogni conducente può essere rilasciata soltanto una carta del conducente. La stessa è personale e non è trasferibile.
Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all’Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all’Ufficio federale delle strade.71
Le carte del conducente devono essere restituite all’Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l’articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all’autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.72
Il furto di una carta del conducente deve essere denunciato alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto.