Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all’autorità di esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli.
Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all’autorità di esecuzione di accedere all’azienda e di procedere ai necessari chiarimenti.
I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell’azienda:121
i dischi del tachigrafo (art. 14);
tutti i dati scaricati sia dalla memoria del tachigrafo digitale sia dalle carte del conducente e dell’azienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 16a); il termine di conservazione decorre dal momento in cui il pacchetto di dati è scaricato;
i fogli settimanali del libretto di lavoro, prove equivalenti e i libretti di lavoro riempiti (art. 15);
il registro dei periodi di lavoro, di guida e di risposo (art. 16);
eventuali decisioni di dispensa (art. 16 cpv. 6).
Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi documenti e questi dati nella propria sede.126
Su richiesta, i documenti e i dati devono essere presentati o inviati all’autorità d’esecuzione nella forma richiesta da quest’ultima.127