La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:
con una velocità massima ammissibile non superiore a 40 km/h;
usati da esercito, polizia, corpo pompieri, protezione civile o per incarico di queste istanze;
usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km;
usati nei servizi d’urgenza, per misure di salvataggio o per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
equipaggiati specialmente per compiti sanitari;
equipaggiati specialmente per l’autosoccorso stradale e impiegati entro un raggio di 100 km dalla loro postazione;
con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento o che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati;
con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per trasporti non commerciali di cose;
di valore storico (veicoli d’epoca) e non usati per trasporti commerciali di cose o persone;
con un peso totale superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t, a condizione che la guida del veicolo o della combinazione di veicoli non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività professionale, a condizione che:
i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell’impresa,
la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale, e
il trasporto non sia effettuato per conto terzi.20
Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:
autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16;
combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione;
veicoli equipaggiati specialmente per progetti mobili, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
veicoli per la scuola guida, se non impiegati per trasporti commerciali di persone o cose;
veicoli impiegati da maestri conducenti o centri di formazione periodica nel quadro della formazione pratica di guida o della formazione periodica pratica, a condizione che durante queste corse non vengano effettuati trasporti commerciali di persone o cose;
veicoli usati dai servizi di canalizzazione, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete stradale e nettezza urbana, dai servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di gas come anche veicoli usati da fornitori di servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione nonché per la rilevazione di emittenti e riceventi radiotelevisivi;
veicoli usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mercati;
veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità (art. 33 dell’O del 20 nov. 195930 sull’assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell’O del 27 ott. 197631 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC), o usati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
veicoli senza conducente, se guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.
Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all’ordinanza del 6 maggio 198133 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.34
Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 197135 sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5–12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14–16.
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