I Cantoni possono emanare, per i conducenti di tassì che esercitano la loro attività in agglomerazioni urbane, delle prescrizioni deroganti agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 e 21 e possono pure dichiarare che queste prescrizioni si applicano anche ai conducenti di tassì indipendenti. I Cantoni possono delegare questa competenza ai Comuni.
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I Cantoni sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni comunali.
I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassì debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro. Le carte di lavoro devono contenere le principali indicazioni previste nel libretto di lavoro.57