I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l’esecuzione.66
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L’autorità d’esecuzione stabilisce un elenco delle imprese aventi la loro sede sociale o una succursale nel Cantone e che utilizzano veicoli menzionati nell’articolo 3. Essa tiene una lista dei libretti di lavoro rilasciati a ogni azienda.
L’autorità d’esecuzione ha l’obbligo di esaminare le denunce per inosservanza alla presente ordinanza e, se risultano giustificate, di prendere i provvedimenti che si impongono. Se, in caso di denuncia, essa non interviene o prende provvedimenti insufficienti, l’autorità superiore e se necessario l’USTRA ne possono essere investiti.