Art. 18 – Disposizioni esecutive
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Art. 189
- 9 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
- Percorso della struttura
- Sezione 4: Disposizioni esecutive
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2023
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Articoli23
1Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto 1 La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati. 2 I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a do…
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Art. 2 – Casi dubbiArt. 2 Casi dubbi Nei casi di dubbio sull’applicabilità della legge, l’autorità cantonale decide d’ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali.
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1Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio
Art. 3 – Notifica delle condizioni di lavoroArt. 3 Notifica delle condizioni di lavoro All’atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in…
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Art. 4 – Salario, tempo prestabilito, conteggioArt. 4 Salario, tempo prestabilito, conteggio 1 Il salario per il lavoro a domicilio è determinato secondo le aliquote applicate nell’azienda per un lavoro equivalente. In mancanza di un salario aziendale comparabile, d…
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Art. 5 – Rimborso delle spese, strumenti di lavoro, materiale, istruzioniArt. 5 Rimborso delle spese, strumenti di lavoro, materiale, istruzioni 1 Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore a domicilio le spese necessarie, in particolare quelle per gli strumenti di lavoro, il material…
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Art. 6 – GiovaniArt. 6 Giovani È vietato assegnare a giovani d’età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente.
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Art. 7 – Protezione contro il sovraccarico di lavoroArt. 7 Protezione contro il sovraccarico di lavoro 1 Il datore di lavoro non può assegnare né farsi consegnare lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, può assegnarlo o farselo consegnare s…
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Art. 8 – Protezione della vita e della saluteArt. 8 Protezione della vita e della salute 1 Gli strumenti di lavoro e i materiali, che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore a domicilio, devono essere concepiti in modo che, se manipolati correttame…
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Art. 9 – Lavori pericolosiArt. 9 Lavori pericolosi Il Consiglio federale stabilisce i lavori che non possono essere eseguiti a domicilio o che lo possono essere soltanto con l’applicazione di particolari misure di sicurezza.
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Art. 10 – Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazioneArt. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione Il datore di lavoro deve tenere un elenco dei lavoratori a domicilio che occupa e farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro tenuto dalle autorità d’esecu…
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Art. 11 – Obbligo d’informareArt. 11 Obbligo d’informare I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della legge e a permettere loro l’acces…
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1Sezione 3: Disposizioni penali
Art. 12 – InfrazioniArt. 12 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). Nuovo testo giusta il…
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Art. 13 – Diritto applicabileArt. 13 Diritto applicabile Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzeroRS 311.0 e l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974RS 313.0 sul diritto penale amministrativo. RS 311.0 RS 313.0
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Art. 14 – Procedimento penaleArt. 14 Procedimento penale Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
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1Sezione 4: Disposizioni esecutive
Art. 15 – EsecuzioneArt. 15 Esecuzione 1 L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d’esecuzione. 2 Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro. 3 L…
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Art. 16Art. 16 Abrogato dall’all. n. 100 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Abrogato dall’all. n. 100 della L del 17 giu. 2005 sul Tribuna…
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Art. 17 – Alta vigilanzaArt. 17 Alta vigilanza L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
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Art. 18Art. 18 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 2…
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Art. 19 – Obbligo del segretoArt. 19 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 de…
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1Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 – Disposizioni esecutiveArt. 20 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 de…
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Art. 21 – Modificazione e abrogazioneArt. 21 Modificazione e abrogazione ... Le mod. possono essere consultate alla RU 1983 108. Le mod. possono essere consultate alla RU 1983 108.
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Art. 22 – Prescrizioni riservateArt. 22 Prescrizioni riservate Sono segnatamente riservate: a. La legislazione federale concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la protezione dell’ambiente, la radioprotezione, il comm…
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Art. 23 – Referendum ed entrata in vigoreArt. 23 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1983 DCF del 20 dic. 1982…
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Art. 18 Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). Abrogato dall’all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal
- SR-Nummer
- SR 822.31
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.03.1981
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale