La SECO, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un’esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.4
In particolare, svolge controlli mediante campionatura.5
Consiglia i Cantoni e le aziende della Confederazione sull’applicazione della legge e della presente ordinanza ed esamina se i provvedimenti presi dalle autorità cantonali d’esecuzione e dalle aziende della Confederazione che assegnano lavoro a domicilio siano conformi alle prescrizioni corrispondenti.