Chiunque, intenzionalmente, ostacola o vanifica un controllo secondo gli articoli 6 e 7 oppure viola il suo obbligo di collaborazione secondo l’articolo 8 è punito con la multa. L’azione penale compete ai Cantoni.
Art. 18 – Contravvenzioni
Art. 18
Contravvenzioni
- Percorso della struttura
- Sezione 11: Trattamento di dati e disposizioni penali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 18 Contravvenzioni Chiunque, intenzionalmente, ostacola o vanifica un controllo secondo gli articoli 6 e 7 oppure viola il suo obbligo di collaborazione secondo l’articolo 8 è punito con la multa. L’azione penale compete ai Cantoni. Sezione 11: Trattamento di dati e disposizioni penali
- SR-Nummer
- SR 822.41
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.06.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale