Il Consiglio federale provvede a valutare l’efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca38 presenta un rapporto al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, e gli sottopone proposte per il seguito.