(art. 4 LLN)
I Cantoni forniscono all’organo di controllo di cui all’articolo 4 LLN le risorse necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia di controllo del mercato del lavoro.
L’organo cantonale di controllo coordina la propria attività con quella di altri organismi di controllo, della Commissione tripartita di cui all’articolo 360bdel Codice delle obbligazioni4 (CO) e degli organi paritetici istituiti mediante contratto collettivo di lavoro.
I Cantoni possono prevedere che l’organo di controllo sia incaricato dell’esecuzione della LLN come pure della legge federale dell’8 ottobre 19995 sui lavoratori distaccati in Svizzera.
I Cantoni rilasciano alle persone incaricate dei controlli un documento che attesti la loro funzione.