(art. 16 cpv. 1 LLN)
Le persone controllate che hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 LLN sono tenute a versare un emolumento.
Gli emolumenti sono calcolati in base a una tariffa oraria massima di 150 franchi per le attività delle persone incaricate dei controlli e comprendono inoltre le spese causate all’organo di controllo. L’importo dell’emolumento deve essere proporzionale all’onere del controllo necessario per constatare l’infrazione.