(art. 17 LLN)11
L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati personali menzionati in tali disposizioni.12
Essi sono responsabili della sicurezza dei dati personali che hanno elaborato. Nei rispettivi campi, adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato.
I dati personali devono essere distrutti cinque anni dopo essere stati raccolti oppure allo scadere della sanzione se al termine dei cinque anni è ancora valida una sanzione nei confronti del datore di lavoro interessato. Sono fatti salvi termini di conservazione dei dati più lunghi previsti da altre legislazioni.
I terzi a cui sono state delegate attività di controllo sottostanno alle stesse disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili agli organi cantonali di controllo e alle autorità cantonali.