Il prestatore è tenuto, su domanda dell’autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari.
Nel caso di sospetto giustificato che alcuno presti per mestiere, senza autorizzazione, lavoratori a terzi, l’autorità di rilascio può esigere informazioni da tutti gli interessati.
Nei settori con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il prestatore è tenuto a presentare all’organo paritetico competente tutti i documenti necessari per controllare se le condizioni di lavoro locali usuali sono osservate. Nei settori senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l’obbligo d’informare va adempiuto nei riguardi della competente commissione cantonale tripartita.7