(art. 18 cpv. 3 LC)
Il prestatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d’impiego e ai lavoratori solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per:
trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridicamente indipendenti dalla propria impresa;
chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d’impiego e ai lavoratori;
trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.
Il prestatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell’ambito della sua attività di fornitura di personale a prestito, dati sulle persone in cerca d’impiego e sui lavoratori:
a impiegati della propria succursale;
alle imprese acquisitrici interessate, purché possano far valere un interesse particolare;
a una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di identificare la persona in cerca d’impiego o il lavoratore.
Il prestatore è autorizzato ad elaborare i dati, al termine dei rapporti di lavoro, solo con il consenso dell’interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati.
Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.