Per ogni giorno computabile di servizio civile l’organo d’esecuzione riscuote dall’istituto d’impiego un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Il Consiglio federale stabilisce l’importo del tributo e disciplina le basi di calcolo.
Le istituzioni della Confederazione non versano alcun tributo.102
Il Consiglio federale può sospendere l’esecuzione del capoverso 1 se la situazione economica o se la domanda di far capo a persone che prestano servizio civile non consentono la riscossione del tributo.
L’organo d’esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo:
da singoli istituti d’impiego la cui partecipazione all’esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza e che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano servizio civile;
se un istituto d’impiego impiega una persona che presta servizio civile che, durante l’impiego, necessita di sostegno o assistenza particolari;
in caso di impieghi per i quali l’istituto d’impiego riceve aiuti finanziari in virtù dell’articolo 47;
in caso di impieghi nell’ambito d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h;
in caso di impieghi a titolo di prova.103
È salvo l’articolo 6.