Qualora la persona che deve prestare servizio civile violi intenzionalmente o per negligenza obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze, l’organo d’esecuzione può disporre misure disciplinari nei suoi riguardi; sono salve le disposizioni penali di cui agli articoli 72 a 78.
Si può rinunciare all’inflizione delle misure se è sufficiente un avvertimento e un ammonimento da parte dell’istituto d’impiego.