(art. 24 LSC)204
In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo di 30 giorni supplementare.205
...206
I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.
La persona che presta servizio civile che compie un periodo d’impiego ininterrotto in più istituti d’impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d’impiego.207
Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacanza e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d’impiego, il CIVI accorda il prolungamento solo se gli istituti d’impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza.208