L’organo d’esecuzione può delegare compiti esecutivi soltanto a persone e istituzioni che:
hanno sede in Svizzera;
offrono garanzia di un’ineccepibile esecuzione del servizio civile dal profilo tecnico e organizzativo;
osservano il principio della parità salariale uomo-donna;
rispettano il livello minimo salariale usuale nella località e nella professione;
provano di aver concluso un’assicurazione che copra adeguatamente la loro responsabilità civile in base ai compiti loro affidati.
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