Le regole di coordinamento della presente sezione si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali.
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità sono considerate insieme come un’unica assicurazione sociale.
Il coordinamento delle prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge interessata.