Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità;
dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 198258 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.