L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:
il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;
l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.
L’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente.