La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20068 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
Sono computati come spese supplementari:
per le persone sole, 8000 franchi;
per i coniugi, 12 000 franchi;
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.