Nella commissione amministrativa dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali i rappresentanti del Governo cantonale o dell’Amministrazione cantonale non possono rappresentare la maggioranza.
Art. 109a – Commissione amministrativa
Art. 109a379
Commissione amministrativa
- 379 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750).
- Percorso della struttura
- Capo quarto: Organizzazione C. Casse di compensazione cantonali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 109a Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750). Commissione amministrativa Nella commissione amministrativa dell’istituto cantonale delle assicurazioni so
- SR-Nummer
- SR 831.101
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 31.10.1947
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale