Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell’articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione.
Tale diritto non sorge se l’affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all’articolo 25 LAVS.197
Il diritto si estingue se l’affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.