Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.
Art. 72 – Termini
Art. 72330
Termini
- 330 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 72 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). Termini Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pag
- SR-Nummer
- SR 831.101
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 31.10.1947
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale