Le rendite e le indennità giornaliere spettanti agli aventi diritto all’estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione nella valuta del Paese di domicilio. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell’avente diritto.
Art. 20 – Pagamento
Art. 2049
Pagamento
- 49 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo.
- Percorso della struttura
- E. Rendite e indennità giornaliere
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
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Art. 20 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fin di detta mod. alla fine del presente testo. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 1359). Vedi tuttavia le disp. fi
- SR-Nummer
- SR 831.111
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.05.1961
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale