Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli invalidi (art. 71–76).
Art. 1 – Applicabilità della LPGA
Art. 1
- 7 RS 830.1
- 8 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
- Percorso della struttura
- Parte 1: L’assicurazione Capitolo 1: Applicabilità della LPGA
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000RS 830.1 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a–26bis e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Nuovo testo gius
- SR-Nummer
- SR 831.20
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.06.1959
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale